PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Nel pieno rispetto dell'indipendenza e dell'autonomia scolastiche, considerate l'utilità sociale e la funzione educativa di un abbigliamento scolastico improntato alla praticità, al decoro, alla sobrietà e all'uniformità di immagine, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti, d'intesa con le regioni, i criteri e le condizioni per l'erogazione di incentivi ai consigli di istituto che abbiano previsto l'adozione di un abbigliamento uniforme, secondo modelli predisposti da ogni singolo istituto, per gli alunni e gli studenti frequentanti la scuola dell'obbligo.

Art. 2.

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.